Dichiarazione di conformità catastale e urbanistica

Secondo la legge italiana è previsto che in tutti gli atti di compravendita, vi sia una dichiarazione del venditore che attesti la conformità dello stato immobile con la planimetria che si trova depositata in catasto e agli atti in Comune.

Come viene indicato nel Decreto Legge numero 78 del 31 maggio 2010, la suddetta dichiarazione si può sostituire con una attestazione, detta di conformità, che viene rilasciata da un tecnico abilitato dopo avergli presentato i relativi atti di aggiornamento catastale.

Il nostro Studio, per necessità legate alla compravendita di immobili e terreni edificabili esegue indagini per la redazione della dichiarazione di conformità catastale e urbanistica.

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Conformità catastale e urbanistica: differenze

Per dichiarazione di conformità catastale si intende la corrispondenza fra quanto è rappresentato in planimetria catastale, legittimata ed il reale stato dei luoghi nel momento in cui, il professionista, sottoscrive la sua dichiarazione. Il Catasto ricopre però una funzione fiscale ma non urbanistica. Inoltre, non possiede nemmeno una funzione probatoria, cioè non fornisce i dati certi relativi all’intestazione della proprietà né tantomeno sulla loro legittimazione urbanistica. Sostanzialmente si può dire paradossalmente che possono esistere degli immobili abusivi seppur accatastati.

La conformità urbanistica, invece, rappresenta la corrispondenza fra lo stato di fatto dell’immobile e tutto l’insieme dei titoli edilizi abilitativi che sono stati rilasciati nella storia costruttiva dell’edificio, sia per ogni singola unità immobiliare che come complesso planivolumetrico. Tale aspetto di regolarità rappresenta quello maggiormente rilevante e, prima di ogni intervento edilizio, deve essere verificato, così come prima della cessione immobiliare e, meglio ancora, previa assegnazione dell’incarico ad agenzie immobiliari oppure servizi di pubblicizzazione con inserzioni.

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